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D.P.R. 05/10/2001 n. 404c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchč quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro delle finanze". -Il Decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, disciplina le modalitā di tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Art. 2. Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivitā 1. L'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 č sostituito dal seguente: "Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita). 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione č redatta, a pena di nullitā, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterā invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivitā e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attivitā devono risultare a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre in- dicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione d) il tipo e l'oggetto dell'attivitā e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente Decreto e da altre disposizioni e) per i soggetti che svolgono attivitā di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate č in grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivitā, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si č verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione č presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4. In caso di cessazione dell'attivitā il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si č ancora verificata l'esigibilitā dell'imposta. 5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivitā da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identitā del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. 7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivitā e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivitā l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puō essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivitā sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui č completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni č data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto zione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivitā, il numero di partita IVA attribuito al contribuente. 12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 15. Le modalitā tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.". Note all'art. 2: - Si trascrive il testo vigente degli articoli 7 (come modificato dall'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559) e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. "Art. 7 (Registro delle imprese). 1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con Decreto del Ministero dell'industria, č unico e comprende le sezioni speciali. 2. Nel registro delle imprese sono iscritti a) i soggetti previsti dalla Legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile; 2) le societā di cui all'art. 2200 del codice civile; 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societā consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile; 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivitā commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile; 6) le societā che sono soggette alla Legge italiana ai sensi dell'art. 25 della Legge 31 maggio 1995, n. 218; 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile; 9) le societā semplici di cui all'art. 2251 del codice civile b) gli atti previsti dalla Legge. 3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli. 4. Le persone fisiche, le societā e i consorzi iscritti negli albi di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresė annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane. 5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalitā. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile č progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei librigiornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva. 6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori č annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali". "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della Legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio č istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA a) gli esercenti tutte le attivitā economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purchč non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali |
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